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Dal 1° ottobre 2026 cambia la procedura per il recupero dell'accisa sul gasolio commerciale utilizzato nell'autotrasporto. Per il credito da utilizzare in compensazione il termine di silenzio-assenso scende da 60 a 30 giorni e la dichiarazione dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica.

In breve
  • Dal 1° ottobre 2026 entra in vigore la nuova procedura.
  • Il termine per la formazione del silenzio-assenso passa da 60 a 30 giorni.
  • Per utilizzare il credito in compensazione, la dichiarazione deve essere presentata esclusivamente in forma telematica.
  • Le imprese non ancora abilitate devono verificare per tempo l'accesso al Servizio Telematico Doganale E.D.I..

Cosa cambia dal 1° ottobre

La novità riguarda il recupero dell'accisa sul gasolio commerciale, cioè il meccanismo previsto dall'articolo 24-ter del Testo Unico Accise per determinati operatori del trasporto.

A partire dal 1° ottobre 2026, il termine trascorso il quale il credito si considera riconosciuto in assenza di un provvedimento espresso dell'amministrazione scende da 60 a 30 giorni.

La novità principale
60 → 30 giorni
per la formazione del silenzio-assenso sul credito in compensazione

Per le imprese significa poter arrivare prima all'utilizzo del credito in compensazione, con un effetto positivo sulla gestione della liquidità. Non cambia invece la logica generale del beneficio: il credito deriva dalla differenza tra l'accisa ordinaria sul gasolio e l'aliquota agevolata prevista per il gasolio commerciale, nei limiti e con i requisiti stabiliti dalla normativa.

Dichiarazione solo telematica

La seconda novità è procedurale ma molto importante. Sempre dal 1° ottobre 2026, per fruire del rimborso con la modalità della compensazione, la dichiarazione deve essere presentata esclusivamente in forma telematica.

Le modalità cartacee o via PEC non sono quindi più utilizzabili per questa tipologia di richiesta. Per le imprese che non lo hanno ancora fatto diventa essenziale verificare l'abilitazione al Servizio Telematico Doganale – E.D.I..

Attenzione operativa

Chi presenta abitualmente la dichiarazione tramite intermediario dovrebbe verificare che il soggetto incaricato sia già abilitato alla trasmissione telematica. Chi invece gestisce direttamente la pratica deve controllare subito le proprie credenziali e autorizzazioni E.D.I., evitando di arrivare alla prossima finestra senza accesso operativo.

Chi riguarda

Il regime del gasolio commerciale riguarda, tra gli altri, le imprese che effettuano trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, in presenza dei requisiti previsti dall'articolo 24-ter del D.Lgs. 504/1995.

Restano esclusi dal beneficio i veicoli che non rispettano i requisiti ambientali previsti dalla normativa vigente.

Perché conta sulla liquidità dell'impresa

Per un'azienda che sostiene ogni mese costi elevati di carburante, poter utilizzare prima il credito significa ridurre il tempo durante il quale il denaro resta anticipato dall'impresa.

Il vantaggio non consiste quindi in un aumento dell'importo del rimborso, ma in un'accelerazione del momento in cui il credito può essere effettivamente utilizzato in compensazione.

Cosa deve fare adesso l'impresa

  • verificare se utilizza il rimborso tramite compensazione;
  • controllare l'abilitazione al Servizio Telematico Doganale E.D.I.;
  • verificare eventuali deleghe al consulente o intermediario che trasmette la dichiarazione;
  • tenere distinta questa procedura ordinaria sul gasolio commerciale dagli eventuali crediti d'imposta straordinari introdotti per il caro carburante.
Il punto di Autotrasporto Oggi

Questa volta la novità non aumenta il beneficio, ma accelera il suo utilizzo. Per un'impresa di autotrasporto, trenta giorni in meno possono significare meno capitale immobilizzato e più liquidità disponibile per carburante, rate, manutenzione e spese correnti. La semplificazione, però, funziona solo se l'azienda arriva al 1° ottobre già pronta sul piano telematico.

Fonti

Legge 25 giugno 2026, n. 113 – Conversione del D.L. 30 aprile 2026, n. 63. L'articolo 1-ter, comma 7, modifica l'articolo 24-ter, comma 5, del Testo Unico Accise.
Consulta la legge in Gazzetta Ufficiale →

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Servizio Telematico Doganale E.D.I.
Consulta il servizio E.D.I. →

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